PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge, al fine di promuovere l'immagine e i prodotti italiani nell'area del commercio globale e nell'ambito della internazionalizzazione delle imprese, riconosce l'immagine di Pinocchio quale simbolo del made in Italy e ne favorisce l'utilizzo quale strumento di promozione dell'immagine italiana nel mondo.
      2. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «immagine di Pinocchio» l'elaborazione iconografica corrispondente al marchio «Pinocchio di C. Collodi ©&TM», così depositato dalla Fondazione nazionale «Carlo Collodi»;

          b) per made in Italy, ogni prodotto, immagine o creazione riconducibili alla cultura ed alla tradizione italiane;

          c) per «marchio» il segno distintivo del prodotto di cui agli articoli 2569 e seguenti del codice civile.

Art. 2.
(Contributo statale).

      1. Le aziende pubbliche e private che intendono utilizzare l'immagine di Pinocchio per promuovere il made in Italy all'estero in un contesto di sviluppo e di promozione degli scambi commerciali, possono usufruire di un contributo statale al fine di promuovere l'immagine italiana nel mondo ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
      2. Le modalità e le procedure valutative per la concessione del contributo di cui al comma 1 sulla base di progetti presentati dai soggetti interessati sono stabilite da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle

 

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finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. Le aziende beneficiarie del contributo di cui al comma 1 sono autorizzate altresì all'uso specifico del marchio «Pinocchio di C. Collodi ©&TM» e della relativa immagine ai sensi della normativa vigente in materia di titolarità e uso del marchio registrato.

Art. 3.
(Piano di attività).

      1. I comuni di Pescia e Capannori e la regione Toscana collaborano con la Fondazione nazionale «Carlo Collodi» per la predisposizione e la presentazione al Governo di un piano annuale di attività ed iniziative collegate al rifinanziamento e all'attuazione della presente legge.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamemto relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.