1. La presente legge, al fine di promuovere l'immagine e i prodotti italiani nell'area del commercio globale e nell'ambito della internazionalizzazione delle imprese, riconosce l'immagine di Pinocchio quale simbolo del made in Italy e ne favorisce l'utilizzo quale strumento di promozione dell'immagine italiana nel mondo.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «immagine di Pinocchio» l'elaborazione iconografica corrispondente al marchio «Pinocchio di C. Collodi ©&TM», così depositato dalla Fondazione nazionale «Carlo Collodi»;
b) per made in Italy, ogni prodotto, immagine o creazione riconducibili alla cultura ed alla tradizione italiane;
c) per «marchio» il segno distintivo del prodotto di cui agli articoli 2569 e seguenti del codice civile.
1. Le aziende pubbliche e private che intendono utilizzare l'immagine di Pinocchio per promuovere il made in Italy all'estero in un contesto di sviluppo e di promozione degli scambi commerciali, possono usufruire di un contributo statale al fine di promuovere l'immagine italiana nel mondo ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
2. Le modalità e le procedure valutative per la concessione del contributo di cui al comma 1 sulla base di progetti presentati dai soggetti interessati sono stabilite da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle
1. I comuni di Pescia e Capannori e la regione Toscana collaborano con la Fondazione nazionale «Carlo Collodi» per la predisposizione e la presentazione al Governo di un piano annuale di attività ed iniziative collegate al rifinanziamento e all'attuazione della presente legge.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamemto relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.